CREDITI FORMATIVI

MAM - Maiani Accademia Moda

Dei valori assegnati ad apprendimenti acquisiti da un individuo, rivolti a rafforzare la possibilità di partecipazione ad ulteriori opportunità di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale, attraverso la riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica.

Nel mettere in trasparenza gli apprendimenti:
Formali (titoli di studio);
Non formali (apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese);
Informali (attività svolte in situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero).
Si dovrà compilare il documento di trasparenza insieme ad un operatore abilitato al servizio (approfondisci).

Per richiedere un credito di ammissione: se non possiedi il titolo di studio o la qualificazione previsti come requisito di partecipazione per l’accesso ad un percorso formativo da noi erogato; per richiedere un credito di frequenza: per essere esonerato dalla frequenza di uno o più unità di risultato di apprendimento in cui il corso è articolato; o per entrambi i casi; per richiedere un credito formativo con valore a priori: credito riconoscibile sulla base del possesso delle evidenze oggettive previste dallo standard del percorso formativo al quale è richiesto.
Chi possiede un titolo di istruzione formale acquisito in un altro Paese e, per ragioni diverse, non (ancora) riconosciuto equipollente in Italia (come accade a molti rifugiati, diplomati o laureati nel Paese di origine); studenti universitari e/o diplomati che vogliono acquisire competenze e abilità; lavoratori che hanno bisogno di acquisire una qualifica professionale.
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  • EUROPA
    Le Raccomandazioni del Parlamento Europeo (dal 2006) e le relative Direttive, con l’obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l’Europa deve superare per diventare un’economia basata sulla conoscenza e rendere l’apprendimento permanente una realtà per tutti, stabiliscono che:
    per apprendimento permanente si intende “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.

  • ITALIA
    LEGGE 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaL’art. 4, comma 51 – definisce l’apprendimento permanente come “Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.” Esattamente quanto stabilito dall’Europa. (approfondisci)
    DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13: Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (approfondisci)
    DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2015: Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (approfondisci)
  • REGIONE LAZIO
    Legge Regionale – n. 5 del 20/04/2015: Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale – promuove la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l’innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l’inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro” e riconosce il diritto della persona di veder certificate le competenze a conclusione dei percorsi formativi o in caso di interruzione degli stessi. (approfondisci)
    DGR 254 05/06/2018: Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi. (approfondisci)DGR 22 gennaio 2019, n. 15: Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle D.G.R. 452/2012 e 122/2016. (approfondisci)La Regione recepisce le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 giugno 2015 e detta i primi indirizzi operativi volti a costruire le infrastrutture di sistema per la piena attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze in coerenza con le indicazioni europee che invitano gli Stati membri ad adottare strategie e programmi per garantire l’apprendimento permanente e la mobilità dei cittadini, attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione.

    DD n. G 01803 del 20/02/2019: – Attuazione art.15 della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016. (approfondisci)